Statuto del GFG

 

Art. 1
È costituita un'associazione denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO GEMONESE"

Art. 2 - SEDE
L'associazione ha sede legale in GEMONA DEL FRIULI (Udine), via San Biagio.

Art. 3 - SCOPO
L'associazione ha lo scopo di svolgere, con finalità esclusivamente amatoriali, attività culturali e promozionali riguardanti la Fotografia, e in particolare di promuovere e sviluppare dibattiti su tale argomento nonché di promuovere ed allestire mostre ed eventuali concorsi fotografici.
L'associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

Art. 4 - SOCI
L'ammissione all'associazione è subordinata alla domanda e al contestuale pagamento della quota annuale associativa, che verrà fissata di anno in anno, sia nell'ammontare che nei termini di versamento, dal Consiglio Direttivo.
I minori di anni 18 (diciotto) potranno aderireall'associazione in qualità di simpatizzanti, senza diritto di voto e previo pagamento di metà quota associativa.
A tutti i soci, compresi i simpatizzanti, è riservato il diritto di frequentare i locali e le attrezzature dell'associazione, di partecipare alla vita sociale, a tutte le manifestazioni culturali e ricreative, ed alle iniziative promozionali e divulgative organizzate dal Gruppo Fotografico Gemonese.
Ciascun socio ha il dovere di comportarsi in modo conforme allo spirito dell'associazione e di osservare le norme dello statuto.

Art. 5
La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
  2. per morosità, secondo i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - DURATA
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 7 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale; ad esso vengono attribuite le quote annuali che i soci sono tenuti a versare, nell'ammontare ed entro i termini stabiliti ogni anno dal Consiglio Direttivo, i contributi di Enti Pubblici, Privati e degli stessi soci.
Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:

  1. situazione patrimoniale;
  2. rendiconto gestione.
Il bilancio approvato preventivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti sarà presentato all'assemblea per la sua approvazione accompagnato dalla relazione finanziaria.

Art. 8 - ORGANI
Sono organi dell'associazione:

  1. l'Assemblea Generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea generale č composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, eccettuati i simpatizzanti che potranno, tuttavia, presenziare all'assemblea, e partecipare alla discussione senza avere diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 31 ottobre, mediante comunicazione scritta inviata ad ogni socio, oppure mediante affissione nell'albo esposto presso la sede dell'associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea puņ essere convocata straoirdinariamente dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti, o su domanda scritta di almeno un terzo dei soci, qualora questi lo ritengano necessario.
La richiesta deve specificare, i motivi per i quali si richiede la convocazione e l'assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'assemblea dei soci viene convicata per deliberare sui seguenti argomenti:

  • approvare l'attività da svolgere;
  • discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
  • eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
  • deliberare sugli oggetti eventualmente posti all'ordine del giorno e su quant'altro demandato per legge o per statuto.
L'assemblea può nominare il suo Presidente anche per acclamazione.
Il Presidente dell'assemblea designa a sua volta, tra i presenti il Segretario che redigerà il Verbale dell'assemblea e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
Nel caso di partià dei voti sarà eletto il socio di maggiore età, la stessa regola vale per l'elezione dei Revisori dei Conti.
L'assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono constatate da un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 consiglieri.
Entra in carica entro venti giorni dalla sua elezione per la durata di due (2) anni.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere, quest'ultimo potrà essere eletto anche al di fuori del Consiglio Direttivo solamento con voto consultivo.
Tutti gli incarichi sono onorari e le cariche riconfermabili.
Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni mese su convocazione del Presidente e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri.
La presenza della maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa; in caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente.
Il Consigliere, a qualsiasi titolo decaduto dall'incarico, sarà surrogato dal primo dei non eletti.
Quando, per dimissioni venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovranno essere indette elezioni straordinarie per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con delega, sovrintende al regolare funzionamento dell'attività, assume tutti i provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.

Art. 12 - VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento, il Presidente, esercitandone le funzioni.

Art. 13 - SEGRETARIO TESORIERE
Il Segretario Tesoriere rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed i verbali delle riunioni; provvede al normale andamento dell'associazione, dirige l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci, nonché delle scritture contabili e di quant'altro richiesto dalla vigente legislazione fiscale.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due (2) membri effettivi e da uno (1) supplente, che dovrà sostituire quello effettivo eventualmente impedito o venuto meno per qualsiasi ragione; essi hanno le funzioni del controllo amministrativo e finanziario dell'associazione.
Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le leggi vigenti.
Rilevando irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
I Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche sociali.

Art. 14 bis - DECADENZA E DIMISSIONI DEGLI INCARICHI
Gli appartenenti al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti che, rispettivamente e senza giustificato motivo, non partecipino a tre (3) sedute consecutive del Consiglio e, come Revisori, non adempiano ai propri compiti statutari, incorrono, previa diffida scritta da parte del Presidente del Gruppo Fotografico Gemonese, nella decadenza automatica dalla carica ricoperta.
I Consiglieri, se vi sono candidati non eletti, verranno immediatamente surrogati dai primi di questi, mentre il Revisore dei Conti supplente subentrerà a quello eventualmente venuto meno per qualsiasi causa. In caso di dimissioni dei componenti dei menzionati Organi e qualora non sia possibile procedere alla loro sostituzione ai sensi del precedente comma o non venga convocata apposita Assemblea straordinaria per eleggere altri in loro sostituzione, le dimissioni stesse avranno effetto solo alla scadenza dell'anno in corso, quando l'Assemblea Generale procederà alla loro surroga.

Art. 15 - STATUTO
Lo Statuto dell'associazione può essere modificato dall'assemblea generale, la quale potrà, altresì, deliberare lo scioglimento dell'associazione.
In tal caso, l'assemblea generale dovrà stabilire le modalità della liquidazione, la devoluzione dei beni residui e la ripartizione delle eventuali perdite.

Art. 16 - CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) probiviri da nominarsi dall'assemblea, essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 17
Per quanto non contemplato nel presente statuto e negli eventuali regolamenti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.